art. 2
La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2209, salvo proroga espressa o tacita.
art. 3
L’Associazione ha sede in Cerveteri (RM), via Viterbo 40. La sede potrà essere trasferita con delibera dell’Assemblea degli associati salvo prescrizioni di legge, con la maggioranza di cui all’art. 10 dello Statuto.
art. 4
L’Associazione non ha fini di lucro o carattere politico o religioso ed è retta dalle norme del Codice Civile, da ogni disposizione legislativa vigente in materia e dal presente Statuto. L’Associazione ha lo scopo di aggregare persone spinte dalle stesse motivazioni e interessi per poter raggiungere i diversi obiettivi qui riassunti:
1) Promuovere e tutelare la cultura in tutte le sue forme espressive e con ogni strumento idoneo e conforme alla legge, attraverso conferenze, congressi, dibattiti, seminari, premi, mostre, con l’eventuale ausilio di supporti audiovisivi, inclusa l’utilizzazione dei canali Internet e l’eventuale creazione di una testata editoriale, aperta a contributi informativi e scientifici di associati e non, giudicati dai responsabili conformi all’oggetto sociale.
2) Organizzare corsi formativi dell’artigianato, sviluppandone la relativa cultura.
3) Favorire la beneficenza e la solidarietà, attraverso gli strumenti di cui al n. 1 e promovendo iniziative per la realizzazione o il potenziamento di ospedali, alloggi, strutture ricettive di ogni tipo.
4) Far conoscere le notizie relative all’attività dell’Associazione attraverso tutti gli strumenti consentiti dalla legge.
5) Svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa aderente agli scopi sociali.
L’Associazione si atterrà ai principi di assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative. Per il raggiungimento degli scopi statutari l’Associazione potrà compiere ogni operazione finanziaria, bancaria, immobiliare ritenuta necessaria, utile e opportuna dal Consiglio Direttivo.
PATRIMONIO
art. 5
Il patrimonio associativo è formato da:
a) versamento dei fondatori al momento della costituzione;
b) patrimonio derivante dalle quote associative in corso;
c) successive quote associative e contributi richiesti per le necessità e il funzionamento dell’Associazione; apporti volontari degli associati sostenitori:
d) risorse finanziarie necessarie al perseguimento degli scopi associativi reperite attraverso attività di progettazione capaci di utilizzare le opportunità offerte dalla legislazione regionale, nazionale e dai programmi di iniziativa dell’Unione Europea o da altri organismi pubblici e privati;
e) donazioni, erogazioni, lasciti;
f) entrate per servizi prestati dall’Associazione o derivanti da organizzazione di manifestazioni, eventi, progetti culturali e formativi.
g) eventuali avanzi di gestione.
Il patrimonio è indivisibile: perciò gli associati non possono chiederne la divisione o pretendere la liquidazione della propria quota.
art. 6
L’Associazione può aderire a organizzazioni nazionali e internazionali che perseguano i medesimi scopi e a Comitati Unitari, nella tutela della propria autonomia; può istituire collaborazioni, occasionali o continuative, con altre Associazioni o Enti similari, con cui realizzare iniziative comuni o progetti culturali, formativi, benefici e quant’altro in linea con l’oggetto associativo.
ASSOCIATI
art. 7
Il numero degli associati è illimitato e possono aderire all’Associazione tutti coloro che ne condividono l’oggetto e gli obiettivi, senza distinzione di razza e nazionalità, sesso, cultura e religione. Sono associati dell’Associazione, oltre ai partecipanti all’atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, Associazioni o Enti che ne condividono in modo espresso gli scopi, presentati da due associati. In base alle disposizioni di legge vigenti sulla privacy, i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e usati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto dell’associato. Il diniego va motivato. Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione.
Gli associati si distinguono in:
a) fondatori, ovvero coloro che sono intervenuti all’atto costitutivo;
b) ordinari, ossia gli accettati a seguito di domanda con delibera del Consiglio Direttivo.
c) onorari, cioè le persone fisiche, Associazioni o Enti che, per meriti nei confronti dell’Associazione o per particolari situazioni e benemerenze, vengano dichiarati tali dal Presidente. Gli associati onorari sono esentati dal versamento di quote e contributi.
d) sostenitori, vale a dire coloro che, contestualmente alla domanda, si impegnano al versamento annuale di una cifra pari a tre volte la quota ordinaria. I sostenitori possono altresì versare contributi volontari, sottoposti all’accettazione del Consiglio Direttivo.
e) juniores, ovvero i minori di anni diciotto che abbiano fatto domanda con il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale. Gli juniores sono tenuti solo al versamento delle quote annuali nella misura del 50%, possono partecipare all’Assemblea, ma non hanno diritto di voto o di delega, sia attiva che passiva.
Gli associati fondatori, ordinari, sostenitori e juniores devono versare le quote annuali e ogni contributo richiesto dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno presentato le dimissioni scritte entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo e obbligati al pagamento di quote e contributi. Gli associati debbono osservare lo Statuto e le delibere degli organi associativi. Le quote o i contributi associativi, sia obbligatori che volontari, sono intrasmissibili a eccezione dei trasferimenti a causa di morte né sono rivalutabili. La qualità di associato non è trasferibile e, come l’acquisto e la perdita della medesima, risulta esclusivamente dall’apposito libro degli associati. L’attività degli associati è svolta a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività associative, nei limiti e nelle forme dimostrative stabiliti dal Consiglio Direttivo.
art. 8
Gli associati sono ammessi nell’Associazione senza limiti di tempo e cessano di appartenervi oltre che per morte, per dimissione o decadenza. Il recesso può avvenire in ogni momento, con dichiarazione scritta comunicata al Consiglio Direttivo e ha effetto immediato. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:
a) che non partecipano alla vita dell’Associazione o tengono comportamenti contrari agli scopi della stessa;
b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote e dei contributi richiesti dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea per il conseguimento dell’oggetto associativo;
c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l’Associazione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro gg. 30 (trenta) da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
art. 9
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere.
ASSEMBLEA
art. 10
L’Assemblea è formata da tutti gli associati e convocata dal Presidente. La convocazione in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati in regola con il versamento delle quote. Per la validità della costituzione e delle delibere in prima convocazione è necessario siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto e le delibere saranno prese a maggioranza della metà più uno dei voti. In seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati votanti, rappresentabili anche per delega, e delibererà a maggioranza semplice, anche in materia di mutamento della sede sociale: peculiarti maggioranze concernono le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. Le delibere prese in conformità della legge e dello Statuto sono obbligatorie per tutti gli associati. Agli associati assenti verrà inviata copia della delibera per raccomandata A/R ed essi avranno diritto di contestazione in merito entra gg. 30 (trenta) dalla data del ricevimento, per la quale farà fede il timbro postale sulla cartolina di ritorno. L’Assemblea si riunirà almeno una volta all’anno. Spetta all’Assemblea deliberare in merito a:
a) approvazione del preventivo di spesa e del rendiconto consuntivo;
b) nomina del Consiglio Direttivo;
c) cambio di sede sociale;
d) ricorsi degli associati dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo;
e) approvazione e modifiche dello Statuto;
f) ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.
Le delibere dell’Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.
art. 11
L’Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, tramite raccomandata A/R, fax o e-mail con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta per telegramma, almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Ciascun associato - meno che gli juniores - purché in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto a un voto. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, ma nessuno può rappresentare più di altri due associati. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle delibere assembleari e di chiederne, a proprie spese, una copia.
CONSIGLIO DIRETTIVO
art. 12
L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea, composto da tre a cinque membri scelti tra gli associati; i Consiglieri durano in carica cinque anni e comunque sino alla loro sostituzione e sono rieleggibili. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancati, che durano in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Se venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio Direttivo decade.
Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell’Associazione e decide sulla destinazione di utili e avanzi di gestione agli scopi statutari. In ogni caso, tutti gli introiti dell’Associazione sono destinati, direttamente o indirettamente, all’esclusivo raggiungimento delle finalità statutarie. È fatto assoluto divieto al Consiglio Direttivo distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Il Consiglio Direttivo può affidare incarichi agli associati specificando compiti e rimborsi-spesa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente che automaticamente è investito della carica di Presidente dell’Associazione. Il Consiglio può nominare un Vice Presidente con il mandato di sostituire il Presidente in tutti i suoi poteri nel caso di inabilità temporanea dello stesso e fino al termine di detto periodo. Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo decide sulle domande di ammissione ad associato, l’ammontare della quota associativa annua, delibera sull’accettazione di contributi volontari da parte degli associati sostenitori. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte all’anno, entro il 30 aprile e il 31 dicembre di ogni anno per sottoporre all’Assemblea l’approvazione rispettivamente del rendiconto consuntivo dell’anno precedente e del preventivo di spesa per il successivo. Il consuntivo va depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea e fino all’approvazione. Gli associati, durante tale periodo, possono prenderne visione. Il Consiglio Direttivo è convocato, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno due membri, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite raccomandata A/R, fax ed e-mail con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione può avvenire per telegramma almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige sull’apposito libro processo verbale sottoscritto dal Consiglieri presenti e dal Presidente. Alle riunioni del Consiglio Direttivo, il Presidente può invitare Esperti in talune discipline connesse con gli argomenti all’ordine del giorno, senza diritto di voto. I membri del Consiglio Direttivo e il Presidente prestano la loro attività a titolo gratuito, salvo i rimborsi-spesa secondo quanto previsto dal precedente art. 7.
PRESIDENTE
art. 13
Il Presidente, e in caso di sua temporanea inabilità il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l’Assemblea degli associati e decide con il Consiglio Direttivo il programma annuale dell’Associazione. Ha il potere di firma nelle transazioni economiche.
art. 14
Il Segretario coadiuva il Presidente nell’organizzazione e nel coordinamento di tutta l’attività associativa. Cura la conservazione del libro degli associati, dei verbali assembleari e di quelli consiliari; conserva tutti i documenti comunque inerenti l’attività dell’Associazione; dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e alle decisioni del Presidente, aggiorna il libro-associati, organizza i collegamenti esterni. Il Segretario dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
art. 15
Al Tesoriere sono affidate l’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’Associazione, di cui cura l’andamento economico-finanziario. Conserva e aggiorna i libri contabili, redige i rendiconti, cura la cassa, provvede ai pagamenti e agli incassi secondo le modalità e le direttive del Presidente. Il Tesoriere dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
ESERCIZIO SOCIALE
art. 16
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. I rendiconti sono predisposti dal Consiglio Direttivo e vengono approvati dall’Assemblea con le maggioranze previste dal presente Statuto.
MODIFICHE ALLO STATUTO
art. 17
Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea. Essa sarà validamente costituita in prima convocazione se presenti almeno la metà più uno degli associati votanti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto. Saranno valide le delibere di modifica assunte con la maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.
SCIOGLIMENTO
art. 18
L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 C.C.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 del Codice Civile Italiano.
Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l’Assemblea delibererà sulla devoluzione del patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
art. 19
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e le leggi in materia.
Il Presidente